Protocollo
Art. 23
In vigore dal 24 dic 1957
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le
disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, può
acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione
finanziaria in connessione con le sue finalità.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell', la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-23