Trattato
Art. 20
In vigore dal 24 dic 1957
Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all', il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell', esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, semprechè le parti non si siano già accordate in merito.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-20