Trattato
Art. 23
In vigore dal 24 dic 1957
Trascorso il termine di un anno e semprechè nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.
La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-23