Trattato
Art. 21
In vigore dal 24 dic 1957
Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall', notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.
Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia.
Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia.
Se la sentenza della Corte di giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall', lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.
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