Trattato

Art. 22

In vigore dal 24 dic 1957
1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dello indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'. 2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla. Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-22

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