Protocollo

Art. 18

In vigore dal 24 dic 1957
1. Nell'ambito del mandato definito dall' del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, semprechè non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti. Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri. 2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento. 3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti. 4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall' del Trattato. 5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto. 6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-18

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