Protocollo

Art. 13

In vigore dal 24 dic 1957
1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di due vice-presidenti nominati per un periodo di sei anni dai Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile. 2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo. 3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto, l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione. Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni. 4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e progetti di emissione di prestiti. 5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria. 7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. 8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
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