Protocollo
Art. 17
In vigore dal 24 dic 1957
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero
d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell' del presente statuto:
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-17