Art. 17
Protocollo

Art. 17

242 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell' del presente statuto:
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-17