Protocollo
Art. 12
In vigore dal 24 dic 1957
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio
d'amministrazione.
2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-12