Protocollo

Art. 7

In vigore dal 24 dic 1957
1. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all', l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 2. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto definita dall', l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 3. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita all' è stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unità di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parità sarà determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari. 4. Il Consiglio dei governatori può decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parità di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo