TrattatoTitolo SECONDOCapo I

Art. 4

In vigore dal 24 dic 1957
1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità. 2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato. L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-4

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