Trattato›Titolo PRIMO
Art. 3
In vigore dal 24 dic 1957
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
un'ASSEMBLEA;
un CONSIGLIO;
una COMMISSIONE;
una CORTE DI GIUSTIZIA.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.
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