Trattato›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 7
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.
I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.
La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.
La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
Storico versioni
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