TrattatoTitolo SECONDOCapo I

Art. 7

In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità. Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni. I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità. La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo. La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-7

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