Trattato›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 8
In vigore dal 24 dic 1957
1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.
Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.
Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.
2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
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