Art. 3
TrattatoTitolo PRIMO

Art. 3

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In vigore dal 24 dic 1957
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.
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