Protocollo
Art. 5
In vigore dal 24 dic 1957
1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in
cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro e moneta
liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.
2. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro
proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-5