Art. 5
Protocollo

Art. 5

230 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato. Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro e moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale. 2. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-5