Protocollo
Art. 2
In vigore dal 24 dic 1957
Nello stabilire i regolamenti contemplati dall', paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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