Protocollo
Art. 20
In vigore dal 24 dic 1957
1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i
prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno
Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-20