Protocollo
Art. 24
In vigore dal 24 dic 1957
1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a
concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante;
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell',
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca, sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), semprechè tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-24