Protocollo
Art. 28
In vigore dal 24 dic 1957
1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità
giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal
Protocollo previsto dall' del Trattato.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o
espropri in qualsiasi forma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-28