Protocollo›Capo II
Art. 30
In vigore dal 24 dic 1957
Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-30