Protocollo›Capo II
Art. 32
In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-32