ProtocolloCapo II

Art. 37

In vigore dal 24 dic 1957
1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi. Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1. 4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie. 5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti. 6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo