Protocollo›Titolo II
Art. 41
In vigore dal 24 dic 1957
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall', può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-41