ProtocolloTitolo II

Art. 42

In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'. Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-42

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