Protocollo›Titolo II
Art. 42
313 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'.
Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-42