ProtocolloCapo II

Art. 35

In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-35

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