Protocollo
Art. 27
In vigore dal 24 dic 1957
1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere
l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezioni fatta, per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-27