Art. 28
Protocollo

Art. 28

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In vigore dal 24 dic 1957
1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall' del Trattato. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-28