Protocollo
Art. 21
In vigore dal 24 dic 1957
1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate
alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della
Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sani attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo esamina, se le domande di prestiti o di
garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio
d'amministrazione può accordare il prestito o la, garanzia richiesta soltanto all'unanimità, e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della
Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
Storico versioni
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