Art. 26

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 21 nov 1957
Limitazione dei vincoli Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito .
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