Art. 26
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 21 nov 1957
Limitazione dei vincoli
Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.
Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.
Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere
ad esse attribuito
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-26