Art. 32

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Liberazione dei vincoli Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere: a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall' lettere a), b) e c); b) per provvedimento dell'autorità competente; c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.
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