Art. 30

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Rinnovazione dell'ipoteca Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia, se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente. Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata. Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-30

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