Art. 24
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Costituzione del vincolo
Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:
a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell';
b) consenso dato in una delle forme indicate nell', lettere a), b) e c);
c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;
d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.
In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.
Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.
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