Art. 21
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 21 nov 1957
Intervento degli aventi diritto
Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.
Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e di sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.
Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma
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