Art. 18

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Successioni di eredi del titolare Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell' può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità. Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all' può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero. In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.
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