Art. 14

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Prova del diritto a succedere Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico: a) nel caso di successione testamentaria: 1) l'estratto dell'atto di morte; 2) l'atto o gli atti di ultima volontà; 3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore ed al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione; b) nel caso di successione intestata: 1) l'estratto dell'atto di morte; 2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a) con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione. Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.
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