Art. 11
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Aziende di credito abilitate
Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.
L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.
Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.
Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.
Storico versioni
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