Art. 15
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Documenti integrativi
Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonchè quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.
L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.
L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.
Storico versioni
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