Art. 19
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Operazioni d'importo limitato
Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualità anzichè nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.
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