Art. 22

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Successione dell'avente causa Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.
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