Art. 12

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 21 nov 1957
Consegna di titoli e pagamento di somme La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell' sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime. L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione. Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell', sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione o ad una delle aziende di credito di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo