Art. 12
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 21 nov 1957
Consegna di titoli e pagamento di somme
La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell' sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.
L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.
Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell', sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto
di emissione o ad una delle aziende
di credito di cui all'.
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