Art. 11 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 11

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Aziende di credito abilitate Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire. L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni. Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla. Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.
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