Art. 6

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Intestazione Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente. Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale. Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.
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