Art. 1
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Abolizione delle matrici
I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.
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