Art. 2

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Eliminazione delle matrici preesistenti Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, del 30 giugno 1941.
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