Art. 21 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 21

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 21 nov 1957
Intervento degli aventi diritto Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e di sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente. Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'.
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